Modifiche alla normativa sulla SCIA antincendio: pubblicato in Gazzetta il dlgs che definisce le sanzioni e la sospensione dell’attività in caso di mancata SCIA

Sanzioni!!! Sanzioni!!! Sanzioni !!!! Focus sui mancati adempimenti antincendio!!!

Modifiche alla normativa sulla SCIA antincendio: pubblicato in Gazzetta il dlgs che definisce le sanzioni e la sospensione dell’attività in caso di mancata SCIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 5 decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della Riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015), tra cui uno riguardante il Corpo dei vigili del fuoco.

Si tratta del dlgs 97/2017, contenente:

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il provvedimento, attuativo della riforma Madia, apporta delle modifiche alla normativa antincendio e interviene sulle strutture organizzative dei VVF, disciplinando le funzioni, l’ordinamento del personale ed i compiti in materia di:

  • soccorso pubblico
  • prevenzione incendi
  • difesa civile
  • incendi boschivi e modifica

Modifiche alla normativa antincendio: le sanzioni previste

In merito alla prevenzione incendi, il dlgs interviene in materia di sanzioni penali e sospensione dell’attività in caso di mancata presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o di richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

L’art. 3 del nuovo decreto apporta modifiche  al capo III del dlgs 8 marzo 2006, n. 139; in particolare il comma 8 sostituisce l’articolo 20 che prevedeva sanzioni in caso di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

Viene chiarito che in caso di dichiarazioni mendaci o certificazioni non vere rese ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è prevista la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 a 516 euro.

Ferme restando le sanzioni penali, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività, fino all’adempimento dell’obbligo, nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di:

  • presentare la SCIAo la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio
  • richiedere i servizi di vigilanza (LL.PP.SS.) nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori

Il nuovo testo dell’art. 20 del dlgs n. 139/2006 è il seguente:

Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività).

  1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.
    2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
    3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.